Atto costitutivo della Società di Linguistica Italiana[1]
- S T A T U T O -
I. Denominazione
1. È costituita un'Associazione il cui nome è SOCIETÀ DI LINGUISTICA ITALIANA.
2. L'Associazione ha sede in Roma.
II. Finalità
3. L'Associazione ha il duplice scopo di promuovere:
a] l'orientamento teorico, attraverso la creazione di una comunità di studiosi nel cui ambito ogni prospettiva di ricerca linguistica trovi pieno riconoscimento e appoggio;
b] l'orientamento applicativo attraverso il contatto sistematico tra studiosi di glottologia, storia della lingua, etimologia, lessicologia, semantica, fonetica, linguistica descrittiva ecc., nonché di filosofia e pedagogia, psicologia, matematica e di altre discipline, a vario titolo interessati al dominio linguistico.
III. Soci
4. I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: ordinari, vitalizi, benefattori (tutti compresi nella denominazione di Soci "attivi"), onorari.
5. Qualunque persona, di qualsiasi nazionalità, può essere ammessa a far parte dell'Associazione, in qualità di Socio ordinario, dietro presentazione di domanda scritta indirizzata al Segretario. L'ammissione diventa effettiva all'atto del versamento della quota di immatricolazione e della prima quota annuale. L'ammontare di queste nuove quote è fissato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Segretario. Non è possibile iscriversi ad anni precedenti a quello in corso.
6. L'anno sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre. la quota di associazione va versata nel corso dell'anno sociale a cui si riferisce. Dopo il 31 dicembre non si accetteranno più quote relative all'anno trascorso. Il mancato versamento della quota d'associazione per un anno comporta la perdita dei diritti relativi a quell'anno. Il mancato versamento della quota di associazione per due anni consecutivi fa considerare dimissionario il Socio moroso, che potrà essere riammesso solo dietro presentazione di una nuova domanda e pagamento di una nuova quota di immatricolazione (oltre alla quota annuale di quell'anno).
7. L'importo della quota di immatricolazione e della quota annua per i Soci ordinari che siano iscritti in una qualsiasi facoltà universitaria è fissato in misura pari alla metà di quello normale stabilito per gli altri Soci ordinari.
8. Sono dichiarati "Soci vitalizi" i Soci ordinari che, all'atto dell'ammissione, o successivamente, versino, in unica soluzione, oltre alla quota sociale normale per l'anno in corso, un ammontare pari a venti volte la quota stessa.
9. Sono dichiarati Soci benefattori i Soci ordinari vitalizi che versino un ammontare non inferiore a cinquanta volte la quota sociale normale.
10. Possono essere dichiarati Soci onorari personalità e studiosi stranieri operanti nel campo della linguistica. Le proposte, formulate dal Comitato Esecutivo, devono essere approvate dall'Assemblea con maggioranza di tre quarti dei Soci presenti e votanti. Il numero complessivo dei Soci onorari non potrà essere superiore a 25. Non più di tre Soci onorari potranno essere eletti ogni anno.
11. Per gli Istituti universitari che vogliono essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di Soci ordinari, l'importo della quota d'immatricolazione e della quota annuale è fissato in misura pari al doppio di quella normale stabilita per gli altri Soci ordinari. Per Enti culturali, biblioteche, istituzioni varie e società commerciali il medesimo importo è fissato in misura pari al triplo di quella normale stabilita per gli altri Soci ordinari.
12. Diritti dei Soci:
a] I Soci attivi partecipano con diritto di voto, secono le modalità stabilite dall'articolo 18 alle riunioni per nomina delle cariche sociali; formulano ed accettano proposte di candidature a dette cariche, sempre che siano state da loro soddisfatte le condizioni di cui al precedente art. 6.
b] I Soci attivi ed onorari possono inviare ai Comitati organizzatori di manifestazioni o iniziative editoriali dell'Associazione lavori inediti per la presentazione a Congressi e Convegni, o per la pubblicazione in altre eventuali pubblicazioni dell'Associazione, nelle modalità di volta in volta fissate.
c] Tutti i Soci hanno diritto a ricevere gratuitamente il Bollettino dell'Associazione. Su tutte le pubblicazioni dell'Associazione i Soci hanno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina nella misura e modalità fissate dal Comitato Esecutivo.
13. Le somme versate dai Soci vitalizi e benefattori verranno investite in Buoni del Tesoro. La sola rendita potrà essere impiegata quale contributo alle spese di esercizio. Il predetto investimento sarà affidato ad un Comitato di fiduciari composto dal Cassiere e da due Soci nominati dal Comitato Esecutivo.
IV. Cariche sociali - Comitati
14. Le cariche sociali sono: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Cassiere.
Il Presidente rappresenta la Associazione e dà applicazione allo Statuto, con partiolare riguardo al Titolo II.
Il Vicepresidente collabora con il Presidente al raggiungimento dei fini sociali, lo rappresenta in sua assenza e ne assume le funzioni qualora egli ne sia impedito.
Organi della Società sono: Comitato Esecutivo, Comitato Redazionale, Comitato per le nomine, Assemblea dei Soci.
Il Segretario coordina l'azione degli Organi della Società.
15. Comitato Esecutivo: è composto dai titolari delle cariche di cui al precedente art. 14 nonché da sei Soci eletti dall'Assemblea in numero di due ogni anno e per la durata di tre anni ciascuno, e non immediatamente rieleggibili.
Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente ed è convocato dal Segretario almeno una volta l'anno, quaranta giorni prima dell'Assemblea annuale dei Soci.
L'estratto verbale della riunione del Comitato Esecutivo e l'ordine del giorno proposto per l'Assemblea verranno inviati a tutti i Soci.
Può anche essere convocato in qualunque momento su richiesta indirizzata al Segretario da uno dei titolari delle cariche di cui all'articolo 14, o da due Soci eletti come al comma precedente.
È la maggioranza semplice dei componenti il Comitato Esecutivo (sei persone comprese le deleghe) che costituisce il numero legale per le riunioni.
16. Comitati organizzatori: per il Congresso Internazionale di Studi annualmente convocato dall'Associazione in occasione della riunione dell'Assemblea dei Soci, o di altri Convegni di Studi organizzati dall'Associazione, o di altre iniziative sociali, il Comitato Esecutivo può costituire uno specifico Comitato Organizzatore tecnico-scientifico che lo affianchi nell'organizzazione delle iniziative e che assuma, anche con ulteriore integrazione di Soci designati a questo compito, la cura dell'eventuale pubblicazione relativa. Il Comitato Organizzatore viene nominato almeno un anno prima dello svolgimento della manifestazione prevista e resta in carica fino al suo termine, e nel caso, fino alla pubblicazione dell'opera che ne consegue. Durante lo svolgimento della sua attività uno o due Soci da esso delegati partecipano con diritto di voto alle riunioni del Comitato Esecutivo.
17. Comitato per le nomine: è composto da tre Soci in numero di due ogni anno e per la durata di tre anni ciascuno.
Il Socio che ha raggiunto il terzo anno di carica fungerà da Presidente del Comitato.
18. Elezioni. Il Presidente resta in carica due anni ed è rieleggibile per un solo biennio consecutivo. Il Vicepresidente resta in carica un anno ed è rieleggibile per un solo anno consecutivo. Il Segretario e il Cassiere restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.
Le elezioni si svolgeranno come segue: il Comitato per le nomine procederà alla designazione di un nominativo per ciascun incarico e il Segretario, almeno due mesi prima della convocazione dell'Assemblea, invierà a tutti i Soci comunicazione scritta delle designazioni. I Soci ordinari, vitalizi e benefattori potranno, a loro volta, designare un Socio quale candidato per ciascuno degli incarichi.
Se il Segretario riceverà, almeno tre settimane prima dell'Assemblea annuale, sei o più designazioni dello stesso Socio per la medesima carica, egli conferirà a questi la candidatura a parità di condizioni con il candidato designato dal Comitato per le nomine. I nominativi di coloro che avranno effettuato la designazione scritta al Segretario dovranno rimanere segreti.
Prima della designazione ufficiale il Segretario accerterà che il Socio designato sia disposto, se eletto, ad accettare l'incarico. In caso di mancata risposta il nominativo del Socio sarà depennato dalla lista dei candidati.
Qualora per il medesimo incarico vi fosse più di un candidato, si procederà all'elezione per scrutinio segreto.
Ciascun Socio eletto può ricoprire una sola carica.
In caso di dimissioni di uno dei Soci eletti a cariche sociali, il Comitato per le nomine, d'accordo con il Comitato Esecutivo, procede alle nomine di un Socio come supplente alla carica per il completamento della sua durata. La nomina del supplente deve essere ratificata dalla prima Assemblea dei Soci. Per eventuali candidature alternative valgono le regole sopra stabilite. Se il Segretario riceverà almeno tre settimane prima dell'Assemblea annuale, una proposta firmata da almeno dodici Soci, i cui nomi resteranno segreti, per dichiarare decaduto dalla carica il Presidente, o il Vicepresidente o il Segretario, ol il Cassiere, o un componente del Comitato Esecutivo, o del Comitato per le nomine, tale proposta sarà posta all'ordine del giorno dell'Assemblea e per essere approvata dovrà ricevere i voti almeno della metà più uno dei Soci presenti. Nel caso venga approvata, il Comitato per le nomine procederà alla nomina di un supplente come nel caso di dimissioni.
19. Nel corso dell'anno sociale il Comitato Esecutivo agisce per conto dell'Assemblea. Del suo operato dà conto a quest'ultima alla scadenza del mandato, in occasione della convocazione annuale. Al Comitato Esecutivo è affidata la ratifica del bilancio compilato dal cassiere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
20. Il Segretario è tenuto ad invitare il Comitato Esecutivo a pronunciarsi, mediante il voto espresso per lettera, su questioni specifiche sollevate da un Socio o che potranno originare dal Segretario stesso.
Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipano, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato per le nomine e i Soci che abbiano ricoperto cariche in seno al Comitato Esecutivo nel quinquennio precedente.
Il Comitato Esecutivo può decidere di invitare alle sue riunioni, sempre senza diritto di voto, altri Soci la cui presenza ritenga utile.
I membri del Comitato Esecutivo possono delegare un Socio a rappresentarli alle riunioni ed a votare per loro. A nessuno è consentito esprimere più di un voto per delega ricevuta.
V. Gruppi
21. Allo scopo di facilitare l'attività degli studiosi, i Soci potranno costituirsi in gruppi, secondo norme che verranno sottoposte all'approvazione del Comitato Esecutivo. L'Associazione collaborerà con i Gruppi al conseguimento dei loro obiettivi.
VI. L'Assemblea
22. L'Assemblea generale dei Soci si riunirà annualmente in data e luogo che verranno stabiliti dal Comitato Esecutivo nel corso di una precedente Assemblea annuale. Una speciale seduta dell'Assemblea sarà dedicata alla approvazione del bilancio consuntivo.
Ciascun Socio attivo partecipante all'Assemblea può rappresentare, se ne ha delega scritta depositata alla presidenza, non più di altri due Soci attivi.
23. Il Presidente dell'Associazione presiede tutti i lavori dell'Assemblea. L'organizzazione dell'Assemblea annuale e del Congresso Internazionale di Studi che l'accompagna è affidata al Comitato Esecutivo. L'organizzazione degli altri Convegni può essere delegata dal Comitato Esecutivo a uno o più Soci.
24. I titoli e i sommari delle conferenze che verrranno presentate dai Soci nel corso del Congresso Internazionale di Studi dovranno essere inviati con due mesi di anticipo al Segretario per il Comitato Esecutivo il quale ultimo deciderà insindacabilmente in merito alla loro eventuale inclusione nel programma dei lavori ed alla assegnazione dei relativi limiti di tempo.
VII. Pubblicazioni
25. Pubblicazioni dell'Associazione:
Le pubblicazioni dell'Associazione comprendono ordinariamente gli Atti dei Congressi Internazionali organizzati in coincidenza con la riunione dell'Assemblea dei Soci. Possono comprendere anche Atti di Convegni interannuali o altre pubblicazioni straordinarie decise dall'Assemblea o dal Comitato Esecutivo. Per le iniziative la cui realizzazione è stata demandata ad un apposito Comitato Organizzatore, la cura della pubblicazione relativa viene assunta da quest'ultimo. La selezione dei lavori proposti dai Soci per la pubblicazione sarà effettuata congiuntamente dal Comitato Esecutivo e dal Comitato Organizzatore.
VIII. Modifiche allo Statuto
26. Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate a maggioranza di due terzi dei Soci presenti all'Assemblea annuale. Le proposte di modifica dovranno essere presentate per iscritto al Segretario almeno quattro mesi prima dell'Assemblea e dovranno recare la firma almeno di tre Soci.
IX. Scioglimento dell'Associazione
27. Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato da una Assemblea straordinaria all'uopo convocata. Per le questioni di ordine patrimoniale relative allo scioglimento dell'Associazione vigono le norme sancite dalle disposizioni di legge. Eventuali beni o redditi residui saranno devoluti ad Associazioni o Enti culturali che perseguano finalità consimili a quelle dell'Associazione.
X. Norme transitorie
Comitato promotore: il Comitato Promotore è composto dai signori: F. Agard, M. Alinei, C.M. Bertin, I. Boström, I. Cervelli, M. Crisari, T. De Mauro, C. De Simone, G. Folena, R.A. Hall jr., L. Heilmann, G. Herczeg, G. Lepschy, P. Limongelli, B. Malmberg, A. Martinet, H. Madricado, Ž. Muljačić, R. Picchio, P. Roberts, M. Saltarelli, P. Teyssier, R. Titone, A. Visalberghi, P. Weaver, L. Zgusta.
Fino alla convocazione della prima Assemblea il Comitato Promotore provvederà a tutti gli adempimenti previsti dal presente Statuto con funzioni di Comitato Esecutivo, Comitato Redazionale e Comitato per le nomine. Il Comitato Promotore indice la prima Assemblea, alla cui approvazione sottopone gli atti compiuti in precedenza, e propone nominativi di Soci per l'elezione alle cariche ad a membri dei vari Comitati nel presente Statuto.
Per quanto riguarda l'elezione dei Soci membri del Comitato Esecutivo, la scadenza del mandato sarà eccezionalmente fissata in anni uno per due dei Soci eletti, in due anni per altri due Soci eletti, mentre per i rimanenti due il mandato avrà la normale durata di anni tre. I candidati eletti con cadenza del mandato dopo uno o due anni potranno eccezionalmente essere rieletti rispettivamente per due e un anno consecutivi.
Le stesse modalità si applicano per l'elezione dei membri del Comitato Redazionale e di quello per le nomine.
Funge da Presidente del primo Comitato per le nomine il Socio eletto il cui mandato scade al termine di un anno.
Le norme di cui al presente Statuto saranno approvate nel corso della prima Assemblea dei Soci, dopo di che il presente titolo X sarà considerato abrogato a tutti gli effetti.
NORME PER LA COSTITUZIONE DEI GRUPPI DI INTERVENTO E STUDIO NEL CAMPO DELL'EDUCAZIONE LINGUISTICA - GISCEL
(art. 21 Statuto SLI)
(Approvate dal Comitato Esecutivo della SLI del 14. 9. 1978 e modificate dalla Assemblea generale della SLI del 27. 2. 1987, del 15. 4. 1989, del 16. 4. 1994 e del 27. 9. 1996).
Il Comitato Esecutivo, visto l'art. 21 dello Statuto della SLI, stabilisce le seguenti norme per l'istituzione e il funzionamento dei "Gruppi di Intervento e Studio nel Campo dell'Educazione Linguistica (GISCEL)".
I Gruppi di Intervento e Studio nel Campo dell'Educazione Linguistica (GISCEL) sono costituiti su base regionale, di norma uno per ogni regione della Repubblica Italiana: eventuali deroghe a questo principio, richieste dalle Assemblee locali, saranno vagliate dall'Assemblea Nazionale. I Gruppi hanno organi propri, patrimonio proprio e comunque autonomia amministrativa.
Essi si costituiscono giuridicamente sulla base di uno Statuto comune (allegato alle presenti Norme) con i segunti organi: Assemblea Regionale, Consiglio Regionale, Segretario, Vicesegretario, Tesoriere regionali.
I Soci dei Gruppi GISCEL compongono l'Assemblea Nazionale, la quale è presieduta da un Segretario Nazionale, nominato dall'Assemblea medesima fra tutti i suoi membri. Il Segretario Nazionale resta in carica due anni ed è rieleggibile per un solo biennio consecutivo. Il Segretario Nazionale partecipa, con diritto di voto, al Comitato Esecutivo della SLI.
Il Segretario Nazionale è affiancato da due Consiglieri Nazionali eletti dall'Assemblea Nazionale fra i suoi membri. Il mandato dei Consiglieri Nazionali è biennale ed è rinnovabile per un biennio. Il Segretario Nazionale ha il compito di convocare l'Assemblea nazionale almeno una volta all'anno (preferibilmente in coincidenza con l'Assemblea annuale dei Soci SLI o del Convegno Nazionale Giscel), fissandone l'ordine del giorno, attraverso i Segretari regionali, almeno quaranta giorni prima della data fissata. Alle riunioni dell'Assemblea nazionale partecipano, con diritto di voto, tutti i componenti in carica del Comitato Esecutivo della SLI. Le proposte di elezione alle cariche sociali vengono rese note ai Soci, su proposta del Segretario Nazionale d'intesa con i Consiglieri Nazionali, unitamente all'O.d.g. dell'Assemblea che le deve approvare.
L'Assemblea Nazionale fissa le linee di orientamento culturale e le finalità di massima alle quali devono risultare conformi le attività svolte dai Gruppi, e approva le relazioni sull'attività dei singoli Gruppi presentate dai rispettivi Segretari Regionali. Iniziative di incontri di carattere nazionale (Congressi, Seminari, dibattitti, ecc.), sempre da coordinare con le attività della SLI, verranno deliberate in seno all'Assemblea Nazionale e affidati di volta in volta a un Comitato Organizzatore. Di tali iniziative viene data notizia nel Bollettino SLI.
All'Assemblea Nazionale spetta inoltre ogni decisione sulle attività editoriali a livello nazionale. Qualora l'Assemblea decida di aprire una collana di pubblicazioni, potrà nominare nel proprio seno un Comitato Scientifico, formato da 5 membri (eletti per un quadriennio e non immediatamente rieleggibili) e dal Segretario Nazionale in carica. In caso di parità prevale il voto del Segretario Nazionale.
Il Comitato Scientifico ha il compito di esaminare le proposte di pubblicazioni che gli pervenissero dai Gruppi Giscel o da Soci Giscel o SLI, di fare proposte autonome, di coordinare la pubblicazione dei volumi approvati e degli Atti dei Convegni Nazionali. Le proposte del Comitato Scientifico sono sottoposte alla discussione dell'Assemblea Nazionale, alla quale spetta il compito di fissare annualmente il programma della collana. Il Comitato Scientifico risponde della sua attività all'Assemblea Nazionale.
La costituzione di un Gruppo nelle regioni che ne sono prive avviene quando almeno 9 Soci SLI di una regione ne facciano motivata richiesta al Comitato esecutivo della SLI, il quale, vagliata la proposta, autorizzerà la costituzione del Gruppo. Le modifiche alle presenti norme ed allo Statuto comune (allegato alle presenti Norme) sono decise, a maggioranza semplice, dal C.E. della SLI, su iniziativa del Segretario nazionale del Giscel o dello stesso C.E., dopo aver sentito il parere dell'Assemblea Nazionale Giscel. I Giscel Regionali sono tenuti ad adeguare il proprio Statuto entro sei mesi dalla pubblicazione delle decisioni nel Bollettino SLI.
GRUPPI DI INTERVENTO E STUDIO NEL CAMPO DELL'EDUCAZIONE LINGUISTICA - GISCEL (della Regione ......)[2]
1. È istituito il Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell'Educazione Linguistica - GISCEL (della Regione.... ) nei modi e nelle forme previste dall'art. 21 dello Statuto della "Società di Linguistica Italiana" (costituita in Roma con atto e a rogito del notaio dr. Marco Panvini Rosati, in data 24.6.1967, n. 73898, con successive modifiche come da atto del notaio A. Landini di Pisa, in data 1.6.1976, n. 213.307/4276), e in particolare secondo le norme per la costituzione dei Gruppi GISCEL, le quali sono parte integrante del presente Statuto.
Il Gruppo ha sede in.....
2. Il Gruppo si propone di agire nell'ambito delle finalità definite nell'art. 3 dello Statuto della SLI. In particolare, si propone di realizzare le seguenti finalità specifiche:
a] studiare i problemi teorici e sociali dell'Educazione Linguistica nell'ambito della scuola;
b] contribuire a rinnovare i metodi e le tecniche dell'insegnamento linguistico, che dovrà essere fondato non più sul puro studio grammaticale o sulla imitazione di modelli formali, ma su attività che stimolino nei discenti le capacità di comprensione e di produzione linguistica e favoriscano la presa di coscienza, in modo adeguato ai diversi livelli di scolarità, del carattere stratificato e vario della realtà sociolinguistica, del carattere complesso ed eteroclito della facoltà del linguaggio e del carattere storicamente variabile e determinato dei meccanismi linguistici, il tutto come già espresso nelle "Dieci tesi" del GISCEL.
3. Possono essere iscritti al Gruppo GISCEL (della Regione.....) gli insegnanti di lingua (materna e seconde), gli studenti e gli studiosi di linguistica, pedagogia, psicologia, ecc., che siano Soci della SLI e interessati a realizzare le finalità previste dall'art. 2, che svolgano la loro attività didattica e/o scientifica nella regione.
La domanda di iscrizione dei nuovi Soci, adeguatamente motivata, dovrà pervenire alla Segreteria del Gruppo. Nella prima Assemblea successiva si raccolgono le quote dei nuovi iscritti e si rende esecutiva la loro adesione. I Soci del Gruppo partecipano alle attività da questo organizzate e ne ricevono le pubblicazioni ciclostilate o a stampa gratuitamente o, ove ciò non sia possibile, con particolari facilitazioni stabilite dal Consiglio Regionale. I Soci del Gruppo partecipano ad attività e ricevono pubblicazioni di altri Gruppi ogni volta che ve ne sia la possibilità finnanziaria ed organizzativa. Ogni Socio, al momento dell'iscrizione, versa la prima delle quote annuali. L'importo di tale quota sarà fissato, e se necessario successivamente modificato, dall'Assemblea su proposta del Tesoriere, con delibera assunta a maggioranza degli iscritti presenti. Il mancato versamento della quota d'associazione per un anno comporta la perdita dei diritti relativi a quell'anno.
4. L'Assemblea dei Soci si riunisce ordinariamente, su convocazione del Segretario Regionale, almeno una volta l'anno e straordinariamente su convocazione del medesimo o ogni volta che ne faccia richiesta al Segretario Regionale almeno un terzo dei Soci. L'Assemblea riunita nella seduta ordinaria definisce i criteri generali e programma i piani di studio e di intervento nel territorio regionale: essa approva il bilancio e la relazione di attività del Segretario Regionale, da presentare all'Assemblea Nazionale, ed elegge a maggioranza semplice dei presenti il Consiglio Regionale, il quale è composto da almeno tre membri, con l'aggiunta di altri membri nella misura di uno per ogni 20 nuovi Soci.
Il Consiglio Regionale organizza l'attività di studio e di intervento del Gruppo, provvedendo altresì alla gestione dei fondi, sulla base delle indicazioni fornite dall'Assemblea, e all'approntamento del bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio Regionale elegge nel suo seno un Segretario Regionale, che ha la rappresentanza del Gruppo ed è garante dell'applicazione dello Statuto, un Vicesegretario e un Tesoriere. Le funzioni di Vicesegretario e di Tesoriere possono essere assunte dallo stesso Socio. Il Vicesegretario assume le funzioni del Segretario qualora questi ne sia impedito, convocando, in caso di impedimento permanente, un'Assemblea straordinaria.
La durata delle cariche è biennale e tutti gli eletti sono immediatamente rieleggibili solo per un secondo biennio.
5. Patrimonio del Gruppo è costituito dalle quote di associazione dei Soci, comprese quelle versate dai promotori, e da ogni altro eventuale contributo versato da altri Enti, per il raggiungimento dei fini statutari.
6. Per attuare le finalità del punto 2 il Gruppo tiene periodicamente riunioni di studio, prende contatto con Enti e persone interessate agli stessi fini, elabora testi sperimentali che si propongano di rispondere alle medesime finalità. Il Gruppo contribuisce al dibattito sulla elaborazione di proposte di riforma e di nuovi strumenti educativi, individuando ipotesi di contenuti e metodi propri per il settore della Educazione Linguistica. A questo fine i Soci del Gruppo si impegnano a portare questo dibattito e il materiale di cui agli articoli 2 e 3 negli spazi democratici delle scuole (Consigli, Distretti, ecc.) e in tutte le altre istituzioni sociali e culturali con le quali possono stabilire un rapporto di collaborazione. Alle attività del Gruppo possono partecipare, nelle modalità stabilite dall'Assemblea regionale, anche persone non iscritte al GISCEL.
[1] Il Comitato Promotore, di cui al Titolo X, decadde il 27 maggio 1967, data dell'approvazione del presente atto costitutivo da parte della prima Assemblea annuale dei Soci. Copia dell'atto costitutivo, con atto a rogito del notaio in Roma dr. Marco Panvini Rosati in data 24 giugno 1967 rep. n. 73898, è stata depositata nella cancelleria del Tribunale Civile di Roma il 2 luglio 1967 e annotata al n. 1565 del registro Società inserito nel fasc. n. 1565/67.
Il testo sottoriportato contiene gli emendamenti agli articoli 8, 9, 23, apportati dall'Assemblea dei Soci in data 28 aprile 1968; all'art. 18, apportato in data 28 maggio 1969; agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, apportati in data 3 giugno 1973; all'art. 18, apportato in data 30 maggio 1976, agli articoli 12, 16, 25, apportati in data 9 maggio 1981, ancora, all'art. 21, apportati in data 27 settembre 1996.
[2] La precisazione "Regione ..." sarà adottata nel caso di Gruppi regionali.